Diritto Canonico ed Ecclesiastico

Diritto Canonico ed Ecclesiastico

Lo Studio Legale Griguolo, con sede a Padova e Chioggia (Venezia), si occupa del procedimento di nullità matrimoniale (erroneamente chiamato annullamento del matrimonio) presso i Tribunali Ecclesiastici, cioè del procedimento per cui la Chiesa stessa può riconoscere la nullità canonica del matrimonioSi seguono anche le delibazioni delle sentenze canoniche presso le Corti d’Appello per il loro riconoscimento da parte dell’ordinamento italiano. Inoltre, lo studio segue le problematiche tra le leggi dello Stato e quelle della Chiesa e propone consulenze alle Parrocchie, Diocesi, Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica.

Quando è nullo un matrimonio?

  • Un matrimonio è valido quando gli sposi si scambiano un consenso idoneo, utilizzando le formalità stabilite, e in assenza di proibizioni particolari.
  • Un matrimonio è nullo quando chi si sposa, al momento di celebrare le nozze e di esprimere il suo “sì”, cioè il consenso nuziale, per uno o più motivi non può o non vuole dare un consenso da cui nasca una unione coniugale valida.

A sommi capi i motivi sono sintetizzabili in tre gruppi:

A – Consenso difettoso:

Chi si sposa deve avere una volontà sufficientemente libera e consapevole:

  • libera da costrizioni, intimidazioni, soggezioni;
  • non gravata da angustie psichiche e da ansie profonde;
  • non abbagliata da inganni, da errori determinanti, da condizioni.

Chi si sposa deve averne la capacità:

  • capacità ai rapporti sessuali intimi;
  • capacità di assumere e attuare gli obblighi coniugali essenziali.

Chi si sposa non deve escludere i principi fondamentali del matrimonio:

  • non deve escludere di volersi sinceramente sposare, per il bene reciproco;
  • non deve escludere la indissolubilità;
  • non deve escludere la fedeltà;
  • non deve escludere la disponibilità alla prole.

B – Assenza delle formalità necessarie:
Per un cattolico il consenso deve essere manifestato davanti al legittimo ministro della Chiesa (il parroco o un chierico da lui delegato), alla presenza di due testimoni.

C – Presenza di impedimenti oggettivi:

  • Mai dispensabili come il legame esistente per un precedente matrimonio mai dichiarato nullo da un tribunale cattolico; il legame di sangue tra fratello e sorella o tra genitore e figlio; il matrimonio seguito ad un omicidio fatto per favorire il nuovo sposalizio.
  • Dispensabili, su responsabilità dell’Autorità ecclesiastica come l’età minima; la parentela non strettissima (cugini); la diversità di religione; il vincolo degli ordini sacri o del voto solenne di castità.
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